L' A.P.E.( Attestato di Prestazione
Energetica che prima delle modifiche del decreto 63/2013 veniva chiamato A.C.E. ovvero certificazione energetica
degli edifici) è un documento che descrive le caratteristiche
energetiche di una costruzione. E' uno strumento di controllo che sintetizza
con una scala da A a G le prestazioni
energetiche degli edifici.
E’
obbligatorio per legge e nonostante per gli immobili esistenti possa sembrare
una mera pratica burocratica è un documento che comporta notevoli vantaggi.
L’introduzione
di questa analisi ha portato negli ultimi anni l’incentivazione alla
costruzione di edifici ed interventi
di ristrutturazione ad alto
rendimento energetico determinando così evidenti miglioramenti del livello
di inquinamento da CO2.
Buoni
valori di prestazione energetica, ovvero consumi energetici bassi e risparmi
sulla bolletta, incrementano il valore
di un immobile al momento della vendita o dell'affitto.
E’
necessario sapere che sono nulle
le vendite, le donazioni e le locazioni di immobili se
nel contratto non è allegato l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape),
sarà come se il trasferimento del bene non si sia mai compiuto.
Quando
è obbligatorio
-Compravendita:
trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
-Donazione:
trasferimenti a titolo gratuito (usufrutto)
-Affitto
di edifici o singole unità immobiliari.
-Annunci
di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l'indice di
prestazione energetica).
-Edifici
di nuova costruzione al termine dei lavori.
-Ristrutturazione
importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie
dell'involucro (pareti e tetti) dell'intero edificio.
-Edifici
pubblici ed aperti al pubblico.
-Per
tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di
climatizzazione di edifici pubblici.
-L'attestato
va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che
modificano la classe energetica dell'immobile.
Quando
non è obbligatorio
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